(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30
                         del 14 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Modifica dell'art. 12, legge regionale n. 37/1993
 
  1. Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 37/1993  e'
sostituito dal seguente:
  "3. Gli atti di cui al precedente comma sono approvati al Consiglio
regionale entro sessanta giorni dal ricevimento".
  2.  All'art.  12  della  legge  regionale n. 37/1993 e' aggiunto il
seguente comma 6:
  "6.  Le  variazioni  del  bilancio  di  previsione  conseguenti  ad
attribuzioni   di   fondi   vincolati  sono  approvati  dalla  Giunta
regionale".