(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 14 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 12, legge regionale n. 37/1993 1. Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 37/1993 e' sostituito dal seguente: "3. Gli atti di cui al precedente comma sono approvati al Consiglio regionale entro sessanta giorni dal ricevimento". 2. All'art. 12 della legge regionale n. 37/1993 e' aggiunto il seguente comma 6: "6. Le variazioni del bilancio di previsione conseguenti ad attribuzioni di fondi vincolati sono approvati dalla Giunta regionale".